{"id":4516,"date":"2021-10-14T11:07:06","date_gmt":"2021-10-14T09:07:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/?p=4516"},"modified":"2021-10-14T11:41:21","modified_gmt":"2021-10-14T09:41:21","slug":"green-pass-obbligatorio-per-i-lavoratori-privati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/legal-tips\/green-pass-obbligatorio-per-i-lavoratori-privati\/","title":{"rendered":"Green Pass obbligatorio per i lavoratori privati: come funziona"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il Governo Draghi, dopo aver previsto l\u2019introduzione della c.d. certificazione verde per l\u2019accesso ai ristoranti e luoghi pubblici, col D.L. n. 126 del 16 settembre 2021 ha disciplinato l\u2019impiego del (c.d. \u201cgreen pass\u201d) anche in ambito lavorativo pubblico e privato. In particolare viene previsto che \u201cDal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell&#8217;infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivit\u00e0 lavorativa nel settore privato \u00e8 fatto obbligo, ai fini dell\u2019accesso nei luoghi in cui la predetta attivit\u00e0 \u00e8 svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19\u201d. Pertanto, con decorrenza dal 15 ottobre, anche chi presta la propria attivit\u00e0 nel settore privato per poter accedere al luogo di lavoro deve possedere il c.d. green pass, con l\u2019unica eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Detti controlli riguardano tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attivit\u00e0 lavorativa o di formazione sui luoghi di lavoro, anche se sulla base di contratti esterni. Viene stabilito espressamente che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e che, per i soggetti che svolgono la propria attivit\u00e0 sulla base di contratti esterni, detti controlli sono effettuati sia dai rispettivi datori di lavoro che dai datori di lavoro del luogo ove si svolge la prestazione lavorativa. Con il presente articolo, che non ha certamente pretese di esaustivit\u00e0 considerata la scarna normativa e l\u2019assoluta mancanza all\u2019attualit\u00e0 di linee guida, si cerca di analizzare le novit\u00e0 introdotte col discusso decreto legge.<\/p>\n<h3>I controlli<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il controllo avviene tramite verifica del QR del certificato con l&#8217;apposita App VerificaC19 o, ipotesi vagliata nelle ultime ore, mediante l\u2019utilizzo di una nuova applicazione sviluppata da Sogei che possa facilitare l\u2019esecuzione delle operazioni di controllo. E\u2019 stato altres\u00ec precisato che \u00e8 possibile controllare i documenti di riconoscimento ma soltanto al fine di verificare l&#8217;identificazione del soggetto (e non la veridicit\u00e0 della certificazione). Nel caso di soggetto esente dall\u2019obbligo di Green Pass, l\u2019operazione di verifica innanzi descritta sar\u00e0 svolta sulla certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, cos\u00ec come stabilito dalle Autorit\u00e0 competenti. La verifica va fatta tutti i giorni, preferibilmente al momento dell\u2019accesso al luogo di lavoro e pu\u00f2 essere svolta, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, stagisti e volontari, anche con modalit\u00e0 a campione (al momento per la P.A. la percentuale minima individuata come congrua \u00e8 del 20% dei dipendenti ed in attesa dell\u2019emanazione delle linee guida per le aziende private pu\u00f2 ritenersi di applicare analogicamente detto parametro) mentre per gli esterni che accedono ai locali aziendali \u00e8 consigliata la verifica del singolo soggetto. Nelle ultime ore, inoltre, come indicato nelle linee guida relative al settore pubblico, \u00e8 stata prevista la possibilit\u00e0 di acquisire anticipatamente, con un limite temporale di 48 ore, le informazioni in merito al possesso della certificazione verde al fine di consentire l\u2019organizzazione del lavoro. In ogni caso si evidenzia che i controlli vanno effettuati secondo procedure formalizzate e debitamente comunicate (anche tramite affissione in bacheca di detta procedura). Entro il 15 ottobre \u00e8 altres\u00ec necessario individuare, con atto formale, i soggetti incaricati allo svolgimento delle verifiche e della documentazione di eventuali violazioni anche al fine di adottare i provvedimenti conseguenziali, che di seguito si avr\u00e0 modo di meglio illustrare. Si specifica, inoltre, che l&#8217;attivit\u00e0 di verifica delle certificazioni non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell&#8217;intestatario in qualunque forma e vi \u00e8 il divieto di richiedere copia della certificazione. Per quanto riguarda la procedimentalizzazione delle modalit\u00e0 di verifica del green pass occorre predisporre un documento che andr\u00e0 valutato di concerto con il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, affisso in bacheca, nonch\u00e9 allegato al protocollo COVID19 ed al DUVRI gi\u00e0 predisposti.<\/p>\n<h3>Le conseguenze previste per i lavoratori non muniti di green pass<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 ovvero nel caso in cui risultino privi di tale certificazione al momento dei controlli, sono sospesi dalla prestazione lavorativa e per tale periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione n\u00e9 altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione viene comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed \u00e8 efficace fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine della cessazione dello stato di emergenza). Si specifica che la sospensione \u00e8 senza conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (non \u00e8 possibile infliggere sanzioni disciplinari n\u00e9 operare licenziamento). Sul punto, risulta opportuno nella predisposizione del documento relativo alla procedimentalizzazione dei controlli anche prevedere le modalit\u00e0 con cui deve avvenire la comunicazione ai soggetti deputati per la gestione di detta ipotesi (a titolo meramente esemplificativo: il consulente del lavoro, gli incaricati dell\u2019ufficio personale, etc.).<\/p>\n<h3>Le sanzioni previste<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sospensione dal lavoro senza retribuzione, tuttavia, non \u00e8 la sola conseguenza cui rischia di andare incontro i lavoratore munito di green pass: per coloro i quali che siano entrati in ufficio, azienda o altra sede violando l&#8217;obbligo di possesso o esibizione green pass \u00e8 prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di 600,00 euro a 1.500,00 euro. Le multe sono salate anche per il datore di lavoro che non effettua i controlli: la sanzione va da un minimo di 400 ad un massimo 1.000 euro per ciascun lavoratore.<\/p>\n<h3>Le conseguenze in tema di privacy<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le ripercussioni del green pass non riguardano, tuttavia, solo aspetti lavorativi e sociali ma hanno rilevanti conseguenze anche in tema di privacy. E\u2019 bene tenere conto che le verifiche relative al possesso di green pass non possono in alcun modo comportare la raccolta di dati personali bens\u00ec soltanto la presa di conoscenza di dati personali. Presa di conoscenza che avviene sia al momento della verifica della validit\u00e0 del green pass, sia in caso di eventuale contestazione del mancato possesso del green pass a chi ne sia sprovvisto. In attesa di un chiarimento definivo da parte di Governo, si segnala che il Garante della Privacy col parere diffuso il 12 ottobre 2021 ha segnalato come \u201cl\u2019attivit\u00e0 di verifica non dovr\u00e0 comportare la raccolta di dati dell\u2019interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all\u2019applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del Green Pass non dovr\u00e0 conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, n\u00e9 estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per altre finalit\u00e0 le informazioni rilevate\u201d. La massima autorit\u00e0 in tema di protezione dei dati ha altres\u00ec specificato, come gi\u00e0 ipotizzato da molte associazioni di categoria, la necessit\u00e0 che tutti i dipendenti siano debitamente informati dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa prima che venga iniziata qualsiasi procedura di controllo. Pertanto \u00e8 lecito ritenere che, anche in assenza di una precisa previsione normativa in tal senso, sia necessario adottare un\u2019informativa, cui dare ampia diffusione, relativa al trattamento dei dati personali da fornire ai lavoratori che indichi:<\/p>\n<ul>\n<li>le modalit\u00e0 attraverso le quali si prende visione della validit\u00e0 del green pass;<\/li>\n<li>la base giuridica che autorizza questa operazione (ovvero la conformit\u00e0 all\u2019obbligo stabilito per legge dal Decreto 127\/21);<\/li>\n<li>il nome del soggetto incaricato del controllo, che coincide con colui che esegue materialmente la verifica del possesso di un green pass valido.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare opportuno specificare nell\u2019informativa che i dati relativi alla verifica del green pass non vengono in alcun modo raccolti e conservati, se non limitatamente alle informazioni necessarie per un\u2019eventuale sospensione in caso di mancato possesso del green pass. E\u2019 bene precisare che non occorre, invece, far firmare alcun consenso in sede di verifica del green pass in quanto la verifica avviene per obbligo di legge. Inoltre \u00e8 d\u2019uopo evidenziare che non \u00e8 possibile creare un registro di chi possiede il green pass tra i dipendenti e collaboratori con relativa data di scadenza. \u00c8 altrettanto illecito chiedere a dipendenti o collaboratori informazioni sul loro stato vaccinale o, in generale, sulla loro salute. Ai sensi degli obblighi previsti dal GDPR in materia di adempimenti privacy e tenuto conto delle delucidazioni fornite dal Garante della Privacy in merito all\u2019informativa da fornire ai lavoratori, \u00e8 corretto ritenere sia necessario predisporre uno specifico documento contenente finalit\u00e0, basi giuridiche ed informazioni necessarie alla compliance privacy necessaria da integrare al registro dei trattamenti privacy.<\/p>\n<h3>I nodi ancora da sciogliere<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa delle auspicate linee guida anche per i lavoratori del settore privato ed a poche ore dall\u2019entrata in vigore dei nuovi obblighi, non mancano tuttavia i nodi da sciogliere. In particolare uno dei punti che desta maggiore perplessit\u00e0 e su cui si registrano pareri ed opinioni divergenti riguarda la comunicazione al prefetto delle violazioni dei lavoratori da parte del datore di lavoro. Si segnala come per esempio Confindustria, che certamente pu\u00f2 rappresentare una bussola per gli imprenditori al fine di destreggiarsi con gli incombenti adempimenti, abbia diffuso due note sul punto, dapprima il 27 settembre e successivamente il 7 ottobre, con riferimento all&#8217;ipotesi in cui il lavoratore sprovvisto di certificazione verde risulti presente sul luogo di lavoro, con le quali si precisa che \u201cil fatto che il datore di lavoro sia chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalit\u00e0 del controllo rende necessario organizzare il controllo prevedendone formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la comunicazione della violazione al Prefetto\u201d (si legge a pag. 12 della nota diffusa lo scorso 27 settembre da Confindustria). Tuttavia l\u2019interpretazione secondo cui il datore di lavoro sarebbe tenuto a segnalare suddetta violazione al Prefetto competente per territorio desta non poche perplessit\u00e0. Difatti non mancano le interpretazioni di segno opposto secondo le quali non \u00e8 possibile, in assenza di una chiara previsione, ravvedere un simile obbligo che, invero, parrebbe porsi in forte contrasto con il quadro normativo vigente secondo cui per l\u2019irrogazione della sanzione amministrativa il Prefetto si avvale unicamente delle Forze di Polizia o del personale ispettivo dell\u2019ASL o dell\u2019Ispettorato del lavoro. Il dibattito \u00e8 acceso e non resta che augurarsi che quanto prima intervenga un provvedimento governativo che possa rispondere ai tanti quesiti rimasti privi di riscontro in merito all\u2019obbligo del green pass anche per l\u2019accesso ai luoghi di lavoro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Governo Draghi, dopo aver previsto l\u2019introduzione della c.d. certificazione verde per l\u2019accesso ai ristoranti e luoghi pubblici, col D.L. n. 126 del 16 settembre 2021 ha disciplinato l\u2019impiego del (c.d. \u201cgreen pass\u201d) anche in ambito lavorativo pubblico e privato&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4523,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[98,1],"tags":[39,38,99,100,101,37],"class_list":["post-4516","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-green-pass","category-legal-tips","tag-covid-19","tag-diritto-al-successo","tag-green-pass","tag-lavoratori-privati","tag-privacy","tag-studio-legale-d-impresa"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/maiorino-sessa-studio-legale-d-impresa-news-and-press-legal-tips-green-pass-obbligatorio-per-i-lavoratori-privati.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4516"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4516\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4525,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4516\/revisions\/4525"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4523"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}