{"id":4577,"date":"2022-04-08T16:42:34","date_gmt":"2022-04-08T14:42:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/?p=4577"},"modified":"2022-04-08T16:42:34","modified_gmt":"2022-04-08T14:42:34","slug":"filiera-agroalimentare-il-d-lgs-198-2021-direttiva-ue-2019-633","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/legal-tips\/filiera-agroalimentare-il-d-lgs-198-2021-direttiva-ue-2019-633\/","title":{"rendered":"Filiera agroalimentare: il D.Lgs. 198\/2021 recepisce la direttiva UE n. 2019\/633"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il diritto agroalimentare deve raffrontarsi ogni giorno con le novit\u00e0 introdotte in ambito europeo che mirano a garantire non solo la maggior sicurezza per i consumatori ma anche a tutelare le condizioni di debolezza dei soggetti coinvolti nella filiera. In particolare la direttiva (UE) n. 2019\/633 \u2013 sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare \u2013 detta le regole da seguire nei rapporti tra i produttori e gli altri protagonisti della filiera.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">La diret<span style=\"font-size: 2.25rem;\">tiva <\/span><em style=\"font-size: 2.25rem;\">Unfair Trading Practices<\/em><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019esigenza di intervenire sulla materia delle pratiche commerciali nella filiera agro-alimentare, cos\u00ec come espressamente richiamato anche nel preambolo della direttiva, appare improcrastinabile alla luce degli \u201csquilibri considerevoli\u201d che vi sono tra le diverse posizioni contrattuali di fornitore ed acquirente.<br \/>\nAppare lampante come la condizione di debolezza contrattuale permetta al soggetto con maggior potere di imporre accordi esclusivamente a proprio vantaggio determinando cos\u00ec l\u2019insorgenza di pratiche commerciali sleali. Basti pensare al caso in cui un soggetto (ad esempio un\u2019azienda acquirente leader nel settore) imponga unilateralmente al produttore prassi che si discostano dalle buone pratiche commerciali e che comportano a carico del fornitore uno sproporzionato rischio economico ovvero un significativo squilibrio nella ripartizione di diritti e doveri. E\u2019 nel quadro cos\u00ec delineato che emerge l\u2019improcrastinabile necessit\u00e0 di stabilire \u201c<em>un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunit\u00e0 agricola<\/em>\u201d: questo \u00e8 quanto recita l\u2019introduzione della Direttiva con cui, dunque, la Comunit\u00e0 Europea si pone l\u2019ambizioso obiettivo di creare un livello minimo di tutela che sia comune a tutti gli Stati europei, i quali dovranno uniformarsi a quanto previsto alla normativa ma anche adottare norme che estendano l\u2019elencazione delle pratiche commerciali \u201c<em>sleali<\/em>\u201d.In buona sostanza, la direttiva UE si pone intende contrastare le pratiche sleali nell\u2019ambito dei rapporti commerciali tra imprese della filiera agricola alimentare e, pertanto, prevede finanche un\u2019elencazione delle pratiche \u201cvietate\u201d. Precisa, inoltre, quali sono quelle pratiche \u201c<em>borderline<\/em>\u201d da considerarsi ammissibili solo se oggetto di espresso accordo tra il fornitore e l\u2019acquirente.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Il recepimento della direttiva UE 2019\/633 nell\u2019ordinamento italiano<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attuazione della succitata direttiva \u00e8 stato adottato il Decreto Legislativo n. 198 dell\u20198 novembre 2021 che recepisce il contenuto delle disposizioni europee e contiene norme mirate al contrasto delle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare.<br \/>\nLa novella legislativa, tenuto conto delle peculiarit\u00e0 che caratterizzano il settore merceologico, opera rilevanti modifiche alla disciplina previgente rappresentata dal Decreto Legge n. 1\/2012 ed in particolare dall\u2019art. 62.<br \/>\nCol D.Lgs. 198\/2021, al fine di garantire un maggior equilibrio tra fornitore e acquirente operanti nell\u2019ambito della filiera agro-alimentari, vengono previste le<em> best practice<\/em>s contrattuali e commerciali, con l\u2019espressa previsione delle pratiche commerciali considerate sleali, e dunque vietate (<em>black list<\/em>), e quelle invece che si presumono vietate salvo previo accordo tra le parti (<em>grey list<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-4582 alignleft\" src=\"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"529\" height=\"793\" srcset=\"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-1024x1536.jpg 1024w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-1365x2048.jpg 1365w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-700x1050.jpg 700w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-1320x1980.jpg 1320w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-600x900.jpg 600w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-sFydXGrt5OA-unsplash-scaled.jpg 1707w\" sizes=\"(max-width: 529px) 100vw, 529px\" \/>Le norme introdotte si applicano ai nuovi contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dal 15 dicembre 2021 mentre per i contratti gi\u00e0 in esecuzione \u00e8 previsto un termine perentorio di sei mesi per adeguarsi dall&#8217;entrata in vigore del decreto (pertanto entro il 15.06.2022) per l\u2019adeguamento al nuovo disposto normativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il D.Lgs. 198\/2021: ambito di applicazione e gli elementi essenziali del contratto. L\u2019ambito di applicazione della normativa \u00e8 limitato ai rapporti c.d. B2B (<em>business to business<\/em>) aventi ad oggetto cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguite da fornitori stabiliti in Italia con esclusione invece dei contratti conclusi con i consumatori. Per quanto concerne i prodotti agricoli ed alimentari che rientrano nel campo di applicazione della norma, si fa riferimento a quelli elencati nell&#8217;Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione europea (\u201cTFUE\u201d) e altri prodotti trasformati per uso alimentare. Inoltre, \u00e8 bene precisare che, diversamente da quanto previsto dalla direttiva, il Decreto pu\u00f2 applicarsi a tutela sia del fornitore tanto dell&#8217;acquirente.<br \/>\nAll\u2019art. 3 sono enunciasti i principi e gli elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari: tale norma, che va considerata imperativa e che dunque prevale su eventuali diverse previsioni di settore, prevede che detti contratti debbano essere improntati alla trasparenza, correttezza, proporzionalit\u00e0 e correspettivit\u00e0 nelle prestazioni.<br \/>\nI contratti di cessione devono essere necessariamente conclusi in forma scritta prima della consegna dei beni e, nel segno di quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019art. 62 del D.L. 1\/2012, sono considerate equipollenti alla forma scritta i documenti di trasporto o di consegna, le fatture e gli ordini di acquisto con i quali l\u2019acquirente commissiona la consegna dei prodotti.<br \/>\nRiprendendo la previgente normativa viene, inoltre, precisato il contenuto che il contratto deve avere: i contratti di cessione, difatti, devono prevedere l\u2019espressa indicazione delle quantit\u00e0 e delle caratteristiche dei prodotti venduti, del prezzo (che pu\u00f2 essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto) nonch\u00e9 delle modalit\u00e0 di consegna e del pagamento.<br \/>\nTra gli elementi essenziali da prevedere nel contratto vi \u00e8 anche la durata dello stesso che, per espressa previsione normativa, non pu\u00f2 essere inferiore a 12 mesi, salvo le deroghe espressamente previste dal comma 4 dell\u2019art. 3 del Decreto; se il contratto prevede una durata pi\u00f9 breve, all&#8217;infuori delle deroghe espressamente ammesse dal Decreto, essa si considera comunque pari a 12 mesi. Tale limite non opera, tuttavia, nei contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, dove le forniture non sempre possono essere stabilite con cadenza annuale in ragione della stagionalit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0.<br \/>\nPer quanto attiene, invece, al mancato rispetto dei termini di pagamento, la nuova disciplina prevede che siano dovuti al creditore gli interessi legali di mora, decorrenti automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine; inoltre il saggio degli interessi \u00e8 maggiorato di 4 punti percentuali ed \u00e8 inderogabile. Pertanto, il tasso di interesse \u00e8 pari al 12%, vale a dire 8% di interesse legale di mora a cui va aggiunta la maggiorazione del 4%. Tale previsione, in ogni caso, non si applica qualora il debitore sia una Pubblica Amministrazione del settore scolastico e sanitario in quanto, in tali casi, \u00e8 fatta salva la possibilit\u00e0 di pattuire termini di pagamento superiori a quelli stabiliti dalla legge purch\u00e9 siano giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Sono inoltre fatte salve le condizioni contrattuali sancite dagli accordi quadro conclusi dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, nel rispetto del divieto di pratiche commerciali scorrette che di seguito si avr\u00e0 modo di analizzare.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Le pratiche commerciali sleali vietate<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come si \u00e8 avuto modo di evidenziare lo scopo della direttiva UE che il D.Lgs. in esame recepisce \u00e8 di vietare espressamente l\u2019utilizzo di talune pratiche commerciali ritenute contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. Tali pratiche sono previste dall\u2019art. 4 del Decreto al comma 1 ed inserite in una lista nera (<em>black list<\/em>) di condotte sempre vietate (art. 4 comma 1 del Decreto): si badi bene, le clausole o pattuizioni contrarie sono da considerarsi nulle ma ci\u00f2 non inficia la validit\u00e0 dell\u2019intero contratto. Viene inoltre prevista una lista grigia (<em>grey list<\/em>) di condotte che si presumono vietate salvo che siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall\u2019acquirente nel contratto di cessione, nell\u2019accordo quadro oppure in un altro accordo successivo, purch\u00e9 in termini chiari ed univoci (art. 4 comma 4 del Decreto).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">La <em>black list<\/em> delle pratiche commerciali<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le condotte inserite nella lista nera si annovera, in particolare, il ritardato versamento del corrispettivo (art. 4 c. 1 lett. a): per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine di pagamento non pu\u00f2 superare i 30 giorni dal termine di consegna; mentre per i prodotti non deperibili il termine non pu\u00f2 eccedere i 60 giorni dalla consegna. Dunque, mentre con la precedente normativa il termine di pagamento decorreva dalla data di fattura, adesso si fa riferimento al momento della consegna. Sono, per\u00f2, consentite esenzioni relativamente alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati ad enti pubblici quali le scuole e le strutture sanitarie nonch\u00e9 nell\u2019ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti (art. 4 c. 3). Vige anche il divieto da parte dell\u2019acquirente di annullare ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni che dovrebbero essere individuate da un successivo regolamento (art. 4 c. 1 lett. c).<br \/>\nSono considerate pratiche vietate in quanto scorrette anche pattuizioni che prevedano: la modifica unilaterale, da parte dell\u2019acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (art. 4 c. 1 lett. d); l\u2019inserimento, da parte dell\u2019acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell\u2019acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati (art. 4 c. 1 lett. f); l\u2019acquisizione, l\u2019utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell\u2019acquirente, di segreti commerciali del fornitore (art. 4 c. 1 lett. h). Si presumono vietate anche le clausole contrattuali che pongono a carico del fornitore i rischi propri del venditore. Infine l\u2019art. 5 elenca ulteriori pratiche commerciali sleali, talune gi\u00e0 presenti nella normativa previgente altre di nuova introduzione, quali ad esempio: l\u2019acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso (art. 5 c. 1 lett. a); l\u2019imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione (art. 5 c. 1 lett. b); l\u2019esclusione dell\u2019applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti (art. 5 c. 1 lett. j); l\u2019imposizione all\u2019acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente (art. 5 c. 1 lett. m).<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\"><strong>La <em>grey list<\/em> delle pratiche commerciali<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accanto alle pratiche espressamente vietate, viene prevista una \u201clista grigia\u201d (grey list) di condotte che si presumono vietate a meno che non siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall\u2019acquirente nel contratto di cessione od in un successivo accordo (art. 4 comma 4 del Decreto). Tra queste rientrano le pattuizioni che prevedono che: l&#8217;acquirente restituisca al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti e\/o per il loro smaltimento; al fornitore venga richiesto un pagamento come condizione per l&#8217;immagazzinamento, l&#8217;esposizione, l&#8217;inserimento in listino o la messa in commercio dei suoi prodotti; l&#8217;acquirente richieda al fornitore di farsi carico del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall&#8217;acquirente come parte di una promozione, con alcune eccezioni; l&#8217;acquirente richieda al fornitore di pagare i costi della pubblicit\u00e0 dei prodotti effettuata dall&#8217;acquirente; l&#8217;acquirente richieda al fornitore di pagare i costi per il marketing dei prodotti effettuato dall\u2019acquirente; l&#8217;acquirente richieda al fornitore di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">Le buone pratiche commerciali<\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-4583 alignright\" style=\"text-align: justify;\" src=\"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-200x300.jpg\" alt=\"\" width=\"635\" height=\"952\" srcset=\"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-200x300.jpg 200w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-683x1024.jpg 683w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-768x1152.jpg 768w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-1024x1536.jpg 1024w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-1366x2048.jpg 1366w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-700x1050.jpg 700w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-1320x1980.jpg 1320w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-600x900.jpg 600w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash-scaled.jpg 1707w\" sizes=\"(max-width: 635px) 100vw, 635px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuo<span style=\"text-align: justify;\">vo decreto non si limita, tuttavia, a prevedere soltanto quali siano le pratiche sleali bens\u00ec elenca anche quelle che sono le <\/span><em style=\"text-align: justify;\">best practices<\/em><span style=\"text-align: justify;\"> ed alcuni criteri per determinare quando si \u00e8 in presenza di buo<\/span><span style=\"text-align: justify;\">ne pratiche commerciali ed il relativo diritto di utilizzare un claim specifico in tal senso nelle comunicazioni pubblicitarie. Segnatamente l\u2019art. 6 del Decreto incoraggia talune condotte che sono considerate espressione di buone pratiche commerciali, quali, a titolo esemplificativo, accordi e\/o contratti di filiera con durata di almeno tre anni; i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell\u2019ambito degli accordi quadro ovvero contratti conclusi con l\u2019assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative. Al fine di incentivare il ricorso a tali \u201c<\/span><em style=\"text-align: justify;\">good commercial practices<\/em><span style=\"text-align: justify;\">\u201d viene finanche previsto la possibilit\u00e0 di utilizzare per la vendita dei prodo<\/span><span style=\"text-align: justify;\">tti agricoli e alimentari oggetto di contratti in cui siano state attuate tali pratiche commerciali, \u00e8 consentito alle imprese, pertanto, l\u2019utilizzo di un apposito claim consistente nella dicitura: \u201cP<\/span><em style=\"text-align: justify;\">rodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare<\/em><span style=\"text-align: justify;\">\u201d. Infine l\u2019art. 7 del testo normativo delimita i casi in cui si pu\u00f2 legittimamente effettuare la vendita sottocosto di prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili: prodotto invenduto a rischio di deperibilit\u00e0; nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. In caso di violazione di quanto sopra, il prezzo stabilito dalle parti viene sostituito di diritto, ai sensi dell\u2019art. 1339 c.c., con il prezzo risultante dalle fatture d\u2019acquisto, in difetto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare) ed, in subordine, dal prezzo medio praticato p<\/span><span style=\"text-align: justify;\">er prodotti simili nel mercato di riferimento.<\/span><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">I controlli e le sanzioni previste<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify;\">I controlli sul rispetto della illustrata disciplina sono rimessi all\u2019ICQRF (Dipartimento dell\u2019Ispettorato Centrale della tutela della Qualit\u00e0 e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) che pu\u00f2 dare attuazione alle disposizioni del Decreto tanto d&#8217;ufficio quanto su denuncia. Il Decreto prevede anche la protezione dell&#8217;anonimato delle denunce, quando richiesto, nonch\u00e9 la possibilit\u00e0 di ricorrere a procedure di mediazione o a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie. Per lo svolgimento della propria funzione di controllo suddetto dipartimento si avvale, oltre che della Guardia di Finanza, anche del Comando Carabinieri per garantire la tutela agroalimentare.<br \/>\nRestano in ogni caso ferme le competenze dell\u2019Autorit\u00e0 garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per l\u2019accertamento delle pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo. L\u2019art. 10 del Decreto delinea, infine, il regime sanzionatorio, parametrato in ragione della violazione compiuta. In particolare \u00e8 previsto ai sensi dell&#8217;art. 10 comma 3, nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, l\u2019applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parametrarsi al fatturato delle imprese, salva la previsione di un minimo edittale. La misura della sanzione \u00e8 infatti determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonch\u00e9 all\u2019entit\u00e0 del danno ed \u00e8 rapportata in una percentuale del fatturato realizzato nell\u2019ultimo esercizio precedente. In particolare per le violazioni della norma di cui all\u2019art. 4 del Decreto in tema di pratiche commerciali sleali, \u00e8 prevista una sanzione fino al 5% del fatturato realizzato nell\u2019ultimo esercizio precedente. Nei casi di violazioni reiterate, tali sanzioni potranno essere duplicate e triplicate, senza poter mai eccedere per\u00f2 il 10 % del fatturato considerato come sopra<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto agroalimentare deve raffrontarsi ogni giorno con le novit\u00e0 introdotte in ambito europeo che mirano a garantire non solo la maggior sicurezza per i consumatori ma anche a tutelare le condizioni di debolezza dei soggetti coinvolti nella filiera. In&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4285,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[92,91,38,109,37,87],"class_list":["post-4577","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal-tips","tag-collaborazione-commerciale","tag-contratto","tag-diritto-al-successo","tag-misure-antifrode","tag-studio-legale-d-impresa","tag-superbonus"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/maiorino-sessa-studio-legale-d-impresa-news-and-press-legal-tips-nuovi-strumenti-negoziali-il-contratto-di-collaborazione-commerciale.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4577","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4577"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4577\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4587,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4577\/revisions\/4587"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4285"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4577"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4577"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4577"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}