{"id":4808,"date":"2022-12-09T11:43:16","date_gmt":"2022-12-09T10:43:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/?p=4808"},"modified":"2022-12-09T11:43:16","modified_gmt":"2022-12-09T10:43:16","slug":"la-strategia-europea-per-il-digitale-il-digital-markets-act-ed-il-digital-services-act","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/legal-tips\/la-strategia-europea-per-il-digitale-il-digital-markets-act-ed-il-digital-services-act\/","title":{"rendered":"La strategia europea per il digitale: il Digital Markets Act ed il Digital Services Act"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il 27 ottobre 2022 \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell\u2019UE il Regolamento UE 2022\/206 (Digital Services Act) che, insieme al\u00a0Digital Markets Act\u00a0(DMA) gi\u00e0 pubblicato, costituisce il Digital Services Act Package strumento fondamentale nell\u2019ambito della strategia europea per il digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo Scopo principale della normativa europea \u00e8 duplice, da un lato implementare e garantire la trasparenza sulle operazioni e la prevenzione contro la disinformazione, dall\u2019altro limitare le pratiche ingannevoli, il tutto nella prospettiva di accrescere e armonizzare le responsabilit\u00e0 delle piattaforme online e dei fornitori di servizi d&#8217;informazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda la protezione delle persone fisiche ed il trattamento dei dati personali, il regolamento UE 2022\/206 sancisce espressamente che tale materia sia disciplinata unicamente dal regolamento (UE) 2016\/679 (GDPR) e dalla direttiva 2002\/58\/CE.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rispetto, infatti, all\u2019ambito di applicazione del DSA (Digital Services Act) si evince come lo stesso sia finalizzato alla costituzione di nuove regole per l\u2019economia digitale, l&#8217;equit\u00e0 e la contendibilit\u00e0 di mercati digitali e piattaforme online (social media e siti di e-commerce).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 proprio sulle piattaforme online che il legislatore comunitario si sofferma, evidenziandone i profili pi\u00f9 critici legati all\u2019elevato livello di rischio sociale a cui fruitori e utenti sono esposti. Di conseguenza, \u00e8 stabilito che i fornitori di piattaforme online non debbano presentare inserzioni pubblicitarie basate sulla profilazione, ai sensi dell&#8217;articolo 4, punto (4), del regolamento (UE) 2016\/679, utilizzando le categorie particolari di dati personali di cui all&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del GDPR.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In quest\u2019ottica il DSA\u00a0si concentra sulle grandi piattaforme digitali\u00a0(identificate con l\u2019acronimo VLOPs \u2013 v<em>ery large online platforms<\/em>) e sui c.d. <em>gatekeepers<\/em> (grandi fornitori di servizi on line e motori di ricerca dotati di ampia capacit\u00e0 di filtrare e diffondere informazioni)\u00a0stabilendo nei loro confronti specifici obblighi di moderazione e supervisione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tali tipologie di piattaforme infatti, in virt\u00f9 della quantit\u00e0 di dati processati, di informazioni trattate, di utenti raggiunti e numero di interazioni, possono divenire strumento di diffusione di contenuti illegali e\/o dannosi. \u00a0Al fine di operare un controllo ed una limitazione di tali pericoli, il DSA prevede nuove disposizioni circa:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>le modalit\u00e0 di funzionamento degli algoritmi che suggeriscono all\u2019utente nuovi contenuti conformi alle preferenze dallo stesso espresse;<\/li>\n<li>obblighi di preventiva valutazione del rischio di diffusione di disinformazione e contenuti dannosi;<\/li>\n<li>procedure di tutela dei diritti fondamentali degli utenti e di rimozione dei contenuti illegali(\u00e8 previsto un meccanismo di c.d. \u201c<em>notice and actio<\/em>n\u201d o avviso e azione: una volta ricevuto l\u2019avviso, si prevede che i fornitori di servizi di hosting debbano attuare misure di sicurezza \u201csenza indebito ritardo, tenendo conto del tipo di contenuto illegale che viene notificato e dell\u2019urgenza di agire\u201d);<\/li>\n<li>misure per responsabilizzare gli utenti e la societ\u00e0 civile, tra cui: la possibilit\u00e0 di contestare le decisioni di moderazione dei contenuti delle piattaforme e di richiedere un risarcimento, sia attraverso un meccanismo di controversia extragiudiziale che un ricorso giurisdizionale;<\/li>\n<li>misure per valutare e mitigare i rischi, quali l\u2019obbligo per le VLOPs e i grandi motori di ricerca di intraprendere azioni basate sul rischio, per prevenire l\u2019uso improprio dei loro sistemi, nonch\u00e9 l\u2019obbligo di sottoporsi a audit indipendenti dei sistemi di gestione del rischio adottati nonch\u00e9 nuovi obblighi di vigilanza da parte della Commissione sulle VLOPs, con il supporto degli Stati Membri e del nuovo Consiglio Europeo per i servizi digitali;<\/li>\n<li>nuove garanzie per la tutela dei minori e limiti all\u2019utilizzo dei dati personali sensibili per la pubblicit\u00e0 mirata (ossia il divieto di utilizzare determinati tipo di pubblicit\u00e0 mirata sulle piattaforme online per bambini o specifiche categorie di dati personali, come etnia, opinioni politiche, orientamento sessuale);<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Detti obblighi si applicheranno a tutti i servizi digitali che forniscono ai consumatori beni, servizi o contenuti, ossia fungono da intermediari. La tipologia e quantit\u00e0 di obblighi muta, tuttavia, in base al ruolo, alla dimensione dell\u2019azienda e all\u2019impatto della stessa sull\u2019ecosistema digitale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra i servizi di intermediazione online destinatari del regolamento rientrano:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>servizi di intermediazione che offrono infrastrutture di rete: provider di accesso a Internet, servizi di registrazione di nomi di dominio;<\/li>\n<li>servizi di hosting come servizi di <em>cloud computing<\/em> e <em>webhosting<\/em>;<\/li>\n<li>piattaforme online che riuniscono venditori e consumatori come mercati online, app store, piattaforme di economia collaborativa e piattaforme di social media;<\/li>\n<li>piattaforme online e motori di ricerca molto grandi (VLOPs), che raggiungono oltre il 10% dei 450 milioni di consumatori nell\u2019UE, che potrebbero parimenti comportare rischi particolari nella diffusione di contenuti illegali e danni sociali.<\/li>\n<\/ul>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Il Digital Markets Act e le regole per i gatekeeper.<\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le regole per i \u201c<em>gatekeeper<\/em>\u201d digitali, le grandi piattaforme che rivestono all\u2019interno del mercato digitale un ruolo strategico di collegamento tra le aziende e i consumatori, sono espressamente riportate all\u2019interno del Digital Markets Act.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La normativa europea si occupa innanzitutto di definire i <em>gatekeeper<\/em> come piattaforme online\u00a0che offrono servizi di intermediazione, di advertising e pubblicit\u00e0 online, motori di ricerca, social media, piattaforme di condivisione video, messaggistica, browser web, assistenti virtuali, sistemi operativi, in grado di soddisfare requisiti di tipo sia qualitativo che quantitativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal punto di vista qualitativo la piattaforma dovr\u00e0 esercitare una forte posizione economica e di intermediazione, nonch\u00e9 un impatto significativo sul mercato interno nonch\u00e9 attivit\u00e0 in pi\u00f9 paesi dell\u2019UE. Dal punto di vista quantitativo dovranno essere soddisfatti, invece, criteri dimensionali quali: un fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro; una capitalizzazione di mercato di almeno 75 miliardi di euro; almeno 45 milioni di utenti finali mensili attivi; almeno 100.000 utenti commerciali con sede in UE nonch\u00e9 il controllo di almeno un\u2019altra piattaforma di servizi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai <em>gatekeeper<\/em> cos\u00ec identificati,\u00a0 il <em>Digital Markets Act<\/em> richiede di garantire trasparenza ed equit\u00e0 e , pertanto, disciplina una serie di obblighi quali: consentire a terzi di interagire con i propri servizi in determinate situazioni; consentire agli utenti aziendali di accedere ai dati generati dagli stessi durante l\u2019utilizzo della piattaforma dei <em>gatekeeper<\/em> medesimi; garantire agli inserzionisti e agli editori l\u2019accesso a tutti i dati relativi ai loro annunci in tempo reale e gratuitamente per assicurarsi di ottenere il miglior rapporto qualit\u00e0-prezzo; consentire ai propri utenti business di promuovere la propria offerta e concludere contratti con i propri clienti anche al di fuori della piattaforma a condizioni simili ed\u00a0 infine di notiziare la Commissione Europea di acquisizioni e fusioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I <em>gatekeeper<\/em> dovranno, inoltre, garantire l\u2019interoperabilit\u00e0 dei servizi di terzi con il loro hardware e software gratuitamente: allo stesso modo, gli utenti dovranno poter avanzare richieste di portabilit\u00e0 dei dati generati su un dispositivo o un\u2019applicazione in via gratuita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">All\u2019interno del DMA si prevede, inoltre, un\u2019inversione dell\u2019onere della prova: dovr\u00e0 essere il <em>gatekeeper<\/em> a dimostrare la conformit\u00e0 al regolamento.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">I meccanismi pubblicitari ed il divieto di dark patterns<\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il regolamento sui servizi digitali (DSA) riserva particolare attenzione ai meccanismi pubblicitari ed alle forme di marketing e profilazione. \u00a0La normativa comunitaria si focalizza sulle criticit\u00e0 del sistema marketing soprattutto legate all\u2019utilizzo di tecniche di <em>targeting<\/em> \u201cottimizzate\u201d su preferenze ed interessi dei fruitori. Tali tecniche sono sviluppate allo scopo di attirare\/sfruttare le vulnerabilit\u00e0 dell\u2019utente e, proprio in virt\u00f9 della loro intrinseca forza manipolativa, possono avere un impatto negativo su interi gruppi e amplificare i danni sociali (come nel caso della diffusione di fake news, campagne di disinformazione o discriminazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa prospettiva occorre rilevare la previsione del divieto di utilizzo dei c.d. <em>Dark Pattners <\/em>o pratiche ingannevoli, cio\u00e8 di tutte le pratiche poste in essere modo fraudolento\u00a0 per indurre gli utenti a compiere determinate scelte e attuare determinati comportamenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal punto di vista prettamente tecnico i <em>dark patterns<\/em> possono essere definiti come elementi dell\u2019interfaccia progettati per\u00a0disorientare l\u2019utente e portarlo a compiere azioni indesiderate\u00a0o a scoraggiare alcune sue scelte. I dark patterns nei quali pi\u00f9 frequentemente gli utenti si imbattono sono i link per la disinscrizione nel footer di una newsletter a carattere minuscolo; una X difficile da notare o cliccare su un popup; un prodotto o servizio extra aggiunto al carrello in fase di checkout oppure presenza di messaggi che vogliono far sembrare non convenienti le scelte operate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dall\u2019analisi delle tecniche di marketing e degli strumenti informatici maggiormente utilizzati sono emerse ben 12 diverse categorie\u00a0di <em>dark patterns<\/em> in grado, dunque, di manipolare\/indirizzare l&#8217;esperienza del fruitore. I pi\u00f9 diffusi sono:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>i c.d. Disguised Ads ovvero annunci camuffati da altri tipi di contenuto per indurre a fare clic su di essi;<\/li>\n<li>i c.d. Trick questions moduli con domande che inducono a fornire risposte indesiderate;<\/li>\n<li>i c.d. Roach Motel processo di iscrizione\/registrazione a siti o piattaforme eccessivamente semplici con vendita di servizi dai quali poi \u00e8 invece eccessivamente difficoltoso cancellarsi (ad esempio un abbonamento premium);<\/li>\n<li>il c.d. Privacy Zuckering, processo che porta l\u2019utente a a condividere pubblicamente pi\u00f9 informazioni di quelle che vorrebbe veramente;<\/li>\n<li>l\u2019applicazione dei c.d. Hidden Costs addebiti imprevisti, ad es. spese di spedizione, tasse, ecc. scoperti solo al momento finale del processo di checkout;<\/li>\n<li>l\u2019inserzione da parte del sito, spesso tramite l&#8217;uso di una <em>checkbox<\/em> o di un link nascosto, di un articolo aggiuntivo nel carrello c.d. Sneak into Basket;<\/li>\n<li>la pratica del c.d. Confirmshaming ovvero l&#8217;atto di colpevolizzare l&#8217;utente per aver optato per una determinata scelta;<\/li>\n<li>la richiesta di e-mail o autorizzazioni per i social media al fine del raggiungimento del risultato desiderato dall\u2019utente (ad esempio trovare amici), con successivo utilizzo dei dati forniti per l\u2019invio di spam a tutti i contatti dell\u2019utente a suo nome c.d. Friend Spam.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il <em>Digital Sistem Act<\/em> ha previsto un periodo di sei mesi per l\u2019adeguamento alle nuove disposizioni, pertanto a partire dal mese di maggio 2023, le VLOPs ed i <em>gatekeeper<\/em> che non si saranno adeguati saranno passibili di multe fino al 10% del proprio fatturato annuo mondiale totale aumentate fino al 20% in caso di recidiva. Alle sanzioni economiche si possono affiancare sanzioni amministrative, come il divieto di porre in essere acquisizioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 27 ottobre 2022 \u00e8 stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell\u2019UE il Regolamento UE 2022\/206 (Digital Services Act) che, insieme al\u00a0Digital Markets Act\u00a0(DMA) gi\u00e0 pubblicato, costituisce il Digital Services Act Package strumento fondamentale nell\u2019ambito della strategia europea per il digitale&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4283,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[133,132,38,135,136,37,134],"class_list":["post-4808","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal-tips","tag-digital-markets-act","tag-digital-services-act","tag-diritto-al-successo","tag-diritto-informatico","tag-normativa-europea","tag-studio-legale-d-impresa","tag-vlops"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/maiorino-sessa-studio-legale-d-impresa-news-and-press-legal-tips-general-contractor-esclusa-dal-superbonus-la-mera-attivita-di-coordinazione.jpg","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4808","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4808"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4808\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4810,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4808\/revisions\/4810"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4283"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4808"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4808"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4808"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}