{"id":4814,"date":"2023-02-23T17:09:29","date_gmt":"2023-02-23T16:09:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/?p=4814"},"modified":"2023-02-23T17:09:29","modified_gmt":"2023-02-23T16:09:29","slug":"risarcibilita-del-danno-per-violazione-del-gdpr-la-corte-di-cassazione-ribadisce-lassenza-di-automatismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/legal-tips\/risarcibilita-del-danno-per-violazione-del-gdpr-la-corte-di-cassazione-ribadisce-lassenza-di-automatismo\/","title":{"rendered":"Risarcibilit\u00e0 del danno per violazione del GDPR: la Corte di Cassazione ribadisce l\u2019assenza di automatismo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla risarcibilit\u00e0 del danno derivante dalla violazione delle norme in materia di trattamento dei dati. Ribadito l\u2019orientamento maggioritario secondo cui non vi \u00e8 automatismo ma occorre una valutazione del giudice sia sul bilanciamento dei principi in gioco, che sulla gravit\u00e0 della lesione e la seriet\u00e0 del danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\" wp-image-4815 alignleft\" src=\"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-300x200.jpg\" alt=\"\" width=\"336\" height=\"224\" srcset=\"https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-2048x1365.jpg 2048w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-700x467.jpg 700w, https:\/\/www.maiorinosessa.it\/ita\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ev-gpjvRZyavZc-unsplash-600x400.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 336px) 100vw, 336px\" \/>Con l\u2019ordinanza del 30 gennaio 2023 numero 2685 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla complessa tematica della risarcibilit\u00e0 del danno derivante dalla violazione delle norme in materia di trattamento dei dati.<br \/>\nNel caso di specie, a seguito dell\u2019accertamento da parte dell&#8217;Authority della violazione del diritto alla riservatezza dell&#8217;interessato ed il trattamento illecito dei suoi dati personali per la diffusione della propria immagine avvenuta in violazione degli articoli 10 c.c. e 96 e 97 legge 633\/41 (Legge sul diritto d\u2019autore), l\u2019interessato aveva incardinato una causa al fine dell\u2019ottenimento del risarcimento per il danno subito di \u201cperdita di affari\u201d.<br \/>\nI giudici di legittimit\u00e0, analizzato il ricorso, hanno in primo luogo ritenuto che la diffusione della notizia all\u2019epoca dei fatti avvenuta (2003) \u00e8 stata perfettamente lecita in virt\u00f9 dell\u2019esercizio da parte dell\u2019emittente televisiva del diritto di cronaca. Hanno poi, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti, considerato che l&#8217;abbinamento della notizia di cronaca (tentativo di truffa) all\u2019immagine dell&#8217;interessato ha effettivamente rappresentato la diffusione di un dato personale eccedente rispetto alla finalit\u00e0 di divulgazione della notizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale illecito, per\u00f2, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte non comporta in automatico un risarcimento del danno in quanto, la contrazione degli affari lamentata dal ricorrente si sarebbe verificata in ogni caso, vale a dire anche senza l\u2019effettuazione del trattamento illecito (diffusione del volto). La Cassazione, dunque, ha respinto il ricorso dell&#8217;interessato ribadendo il principio per cui non vi \u00e8 necessariamente una diretta ed automatica correlazione tra illecito trattamento dei dati personali ed il risarcimento danno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale principio, gi\u00e0 espresso in giurisprudenza, \u00e8 stato cristallizzato da alcune importanti pronunce tra cui l\u2019ordinanza della Corte di Cassazione n. 16402 del 10 giugno 2021.\u00a0 Per meglio comprendere ed inquadrare la questione bisogna preliminarmente chiarire alcuni profili.<br \/>\nIl primo, strettamente normativo, riguarda Il diritto in s\u00e9 al risarcimento del danno da violazione del GDPR previsto dallo stesso regolamento agli articoli 79 e 82. Dal combinato disposto dei citati articoli emerge che chiunque subisca \u201cun danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento\u201d e che ogni interessato, ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo \u201cqualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento\u201d.<br \/>\nImportante evidenziare che l\u2019azione va esercitata nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, e che Il ricorso pu\u00f2 essere promosso dinanzi alle autorit\u00e0 giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il secondo, pi\u00f9 dottrinale, riguarda la tipologia del danno subito dall\u2019interessato a seguito della violazione del disposto del GDPR. Tali condotte, invero, difficilmente causano un\u00a0danno materiale riflettendosi prevalentemente sulla\u00a0sfera immateriale\u00a0della persona e comportando, quindi, un danno non patrimoniale\u00a0(figura richiamata dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 quale strumento unitario di riparazione del danno alla persona). Secondo quanto argomentato a pi\u00f9 riprese dalla Suprema Corte, la risarcibilit\u00e0 del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del disposto in materia di tutela dei dati personali non \u00e8 automatica ma, anzi, subordinata ad una specifica valutazione del giudice relativamente a due importanti parametri: la gravit\u00e0 della lesione e la seriet\u00e0 del danno. La gravit\u00e0\u00a0della lesione, non pu\u00f2 ravvisarsi nella mera violazione delle disposizioni, ma deve essere valutata quale conseguenza a s\u00e9 stante di dette violazioni (si veda la Sent. Corte Cass. n. 222\/2016), e la seriet\u00e0 del danno. Sul punto la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il danno non patrimoniale risarcibile derivante dalla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, pur determinando la lesione di un diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall\u2019art. 8 della CEDU, non pu\u00f2 sottrarsi alla verifica della \u201cgravit\u00e0 della lesione\u201d e della \u201cseriet\u00e0 del danno\u201d, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidariet\u00e0 ex art. 2 Cost., che si concretizza nella necessit\u00e0 di tollerare la lesione minima di tale diritto. (Cass. Sent. n. 17383 del 2020)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Appare, dunque, chiaro l\u2019orientamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0 secondo il quale la semplice violazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali non pu\u00f2, di per s\u00e9 sola, determinare la lesione ingiustificabile del diritto, ma \u00e8 necessario che la condotta offenda in maniera sensibile la portata del diritto stesso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla risarcibilit\u00e0 del danno derivante dalla violazione delle norme in materia di trattamento dei dati. 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