Nel quadro del più ampio piano per l’utilizzazione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con D.M. del 13 giugno 2022 del MIPAAF sono stanziati incentivi fino a 500 milioni di euro per finanziare progetti, investimenti e interventi per lo sviluppo della logistica agroalimentare.
La finalità è quella di offrire alle imprese operanti nell’ambito agricolo e agroalimentare, un incentivo per interventi utili ad innovare i processi logistici, ridurre gli impatti ambientali, e migliorare i processi di ordine organizzativo, gestionale e strategico -dalla fornitura alla distribuzione finale dei prodotti- attraverso lo strumento del “Contratto di sviluppo per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”.
L’obiettivo è, dunque, quello di fornire alle imprese un’opportunità per potenziare i sistemi di stoccaggio e logistica con la conseguente riduzione dei costi ambientali ed economici. Gli incentivi previsti dal Decreto del MIPAAF per l’innovazione dei processi produttivi e di logistica in ambito agroalimentare e agricolo, sono di 3 tipi: i finanziamenti agevolati; i contributi in conto impianti; ed i contributi diretti alla spesa.

1-Profili soggettivi.

Le categorie di soggetti individuati quali potenziali beneficiari degli incentivi sono:
1- le imprese di tutte le dimensioni, anche in forma consortile, società cooperative e loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
2- le organizzazioni di produttori agricoli;
3- le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;
4- le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile e cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
E’ specificato che, alla data di presentazione della domanda di incentivo, i soggetti beneficiari dell’agevolazione debbano essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle Imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e disporre della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero Viene inoltre specificato che:
• non devono essere soggetti a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporti divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
• non devono avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
• non devono essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
• non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
• non devono essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti alla domanda di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MIPAAF, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
• non devono trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, come definita all’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER.

2- Profili oggettivi.

Per quanto attiene, invece, alle attività ammissibili, non è prevista una lista di codici ATECO.
Al di fuori degli interventi di cui è esclusa l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso del 21 settembre 2022, rileva l’appartenenza dei soggetti richiedenti ai settori seguenti: a) produzione agricola primaria; b) trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli; c) logistica agroalimentare tra cui l’agroindustria, la pesca e l’acquacoltura, la silvicoltura, la floricoltura e il vivaismo.
Un’attività è considerata di “trasformazione di prodotti agricoli”- Ai sensi dell’articolo 1 della misura agevolativa- se il processo produttivo riguarda, , un prodotto agricolo (sia come input che come output). Si è in presenza, invece, di commercializzazione di prodotti agricoli quando si ha la “detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita”; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Pertanto, in presenza di produzione e commercializzazione, di un prodotto oggetto dell’attività sia ricompreso nell’Allegato 1 al TFUE, è possibile presentare un progetto, relativo alla logistica agroalimentare, finanziabile ai sensi dell’articolo 11 del DM 13 giugno 2022.
Ad ulteriore chiarimento della tipologia di spese considerate ammissibili, gli artt. 10, 11 e 12 del citato Decreto ministeriale, sottolinea che si tratta di quei progetti di investimento destinati alle attività logistiche strettamente funzionali e serventi alle linee produttive. In ogni caso, tali spese non possono rappresentare l’intero investimento o la parte maggioritaria di esso. La valutazione su tale tipologia di investimento e la connessione con l’investimento in logistica sarà comunque oggetto di specifica analisi tecnica. I programmi di investimento potranno riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento della capacità, la riconversione o la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, o l’acquisizione di un’unità produttiva.
In ogni caso l’ammissibilità dei progetti è subordinata alla destinazione di una quota minima dell”investimento:
– alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica (per almeno il 32% dell’investimento complessivo); oppure
– alla digitalizzazione delle attività (per almeno il 27% dell’investimento complessivo).