Pubblicato il Decreto che disciplina l’erogazione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.149 del 28-06-2022 il testo definitivo del decreto 25 marzo 2022 emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in materia di “interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»”. La normativa, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e nell’ambito dell’utilizzo delle risorse del PNRR per gli anni dal 2022 al 2026, istituisce questo nuovo strumento per la ripresa e la resilienza, al fine della riduzione degli alti consumi energetici del settore agroalimentare e della riqualificazione delle strutture produttive. L’investimento, ai sensi di quanto disposto dalla normativa, persegue l’obiettivo di “creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico”. In particolare vengono fornite le direttive per la costituzione del “Parco agrisolare” ovvero della realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo. Tramite l’erogazione del contributo si potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale finalizzati a migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, nonché l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

Nel Decreto sono dettagliati tutti gli aspetti inerenti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare riguardo ai soggetti beneficiari, i criteri ed l’entità dell’aiuto; la procedura e l’istruttoria, la realizzazione degli interventi nonché il sistema dei controlli e delle eventuali revoche delle erogazioni. Gli interventi di riqualificazione che possono essere eseguiti per il miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture sono indicati all’art. 6 del testo normativo, e sono: l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari; alla rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti; alla realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e di sistemi di aerazione c.d. intercapedine d’aria (anche al fine di migliorare il benessere animale).In tutti i casi elencati, inoltre, il legislatore riporta l’espressa previsione per cui gli interventi eseguiti non potranno comportare “un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all’ambiente». All’art. 4 del Decreto il Legislatore riporta quali siano i “soggetti beneficiari” indicando: imprenditori agricoli in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali (in possesso di codice ATECO di cui all’avviso da emanarsi ai sensi dell’art. 13); le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, c. 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, escludendo espressamente i “soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00”. Al fine di effettuare controlli, Il Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore, ha facoltà di compiere verifiche ed ispezioni in ogni fase del ciclo di vita del progetto.

Secondo quanto stabilito all’art. 12, infatti, sarà verificato il rispetto delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l’assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell’ultima agevolazione. In caso di accertato inadempimento il Ministero potrà, con proprio provvedimento, procedere alla revoca totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari. In particolare il citato articolo riporta, quali casi di revoca dei contributi concessi: “a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni; c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni; d) mancata realizzazione dell’intervento nei termini temporali indicati al precedente art. 9; e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell’avviso di cui all’art. 13, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»; f) impossibilità’ di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; g) esito negativo dei controlli; h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento; i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.” Sono state inoltre pubblicate dal MITE, sempre nella giornata del 28 giugno, le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, che descrivono le caratteristiche minime e i requisiti tecnici che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito “agrivoltaico”.

Il documento tecnico è stato elaborato dal MITE in collaborazione con il CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, il GSE – Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed il RSE – Ricerca sul sistema energetico S.p.A.. Si resta in attesa dell’emanazione del relativo bando di assegnazione delle risorse e degli aiuti, come da tabelle 1A (produzione agricola primaria) e 2 A (trasformazione di prodotti agricoli), che come disposto dall’articolo 13 del decreto sarà emanato successivamente all’approvazione formale da parte della Commissione europea.